Ciao thedoctor....
benvenuto qui!
voglio replicare in merito alle agevolazioni previste dall'art. 3 comma 3 della legge 104 e dissipare ogni dubbio circa l'acquisto dell'auto con iva al 4%, l'esenzione dall'imposta di bollo e quella di iscrizione al PRA.
Unica calusola per godere di tale agevolazione è l'art.3 comma 3 e tu ce l'hai già e attenzione a non lasciarsi fuorviare dalla dicitura"seria limitazione alla deambulazione" perchè spesso accade e bisogna insistere per vedersi riconosciuto un proprio diritto perchè un malato oncologico, finchè tale e ancor di più se in corso di terapie, di difficoltà alla deambulazione può averne pur senza essere pluriamputato o con le stampelle...
Non è necessario che l'auto sia adattata semmai...li sta la differenza col prluriamputato etc...
Non serve alcuna certificazione aggiuntiva ma solo il verbale redatto dalla commissione che ha appurato il sussistere dell'handicap (in buona sostanza quello della commissione che ti ha riconosciuto l'appartenenza alla categoria per i benefici della l. 104) e, solo a supporto, quello rilasciato dalla commissione per il riconoscimento dell'ivalidità civile) e il beneficio va concesso anche se "rivedibile".
Io ho acquistato due auto con la legge 104 : una usata ed una nuova!
Lo scorso maggio per l'esattezza quella nuova e non mi risulta che ci siano state modifiche alla legge in tal senso.
Ti lascio qui il link di un sito che reputo valido ed aggiornato e spero possa tornarti utile per qualsiasi altra tua curiosità da soddisfare...
Ad ogni modo mi trovi a disposizione per quanto possa tornarti utile visto che sono anni che usufruisco di quel beneficio in quanto figlia di un invalido e di muri a picconate ne ho presi non pochi, a pratire dai permessi e alle varie interpretazioni restrittive "a convenienza" e sempre a sfavore del benefiaciario!
In bocca al lupo per tutto...incrociata anche per te
Katy
Il sito è:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_ ... o4350.html
e questo è il contenuto della pagina specifica
Auto iva agevolata 4% disabili con gravi difficoltà di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
Definizione:
disabili con gravi difficoltà di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
A tal proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che per essere considerati disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni è richiesta la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992 numero 104 (* vedi nota).
In questo caso per i trasportati, non c'è l'obbligo di adattamento del veicolo.
Per coloro in possesso di abilitazione alla guida e titolari di patente B speciale, corre l'obbligo di utilizzare i dispositivi di guida prescritti dalla competente Commissione Medica Locale. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico e/o servosterzo.
Pertanto l'agevolazione in questione non spetta a quei soggetti che, pur riconosciuti disabili gravi ai sensi della legge menzionata, non abbiano anche gravi problemi permanenti nel camminare.
La "grave e permanente limitazione alla capacità di deambulazione", può derivare anche da situazioni cliniche non direttamente collegate agli arti inferiori, che limitano, comunque, la deambulazione. Nella fattispecie rientrano anche i soggetti pluriamputati, quei soggetti, cioè, che presentano più amputazioni. Si precisa che per amputazione s'intende l'asportazione chirurgica o traumatica di un arto.
L'agevolazione spetta anche a coloro i quali, per malformazioni congenite, sono privi dalla nascita di arti o parti di essi. Gli arti si distinguono in superiori e inferiori, e si articolano rispettivamente in braccio, avambraccio e mano, coscia, gamba e piede.
Per pluriamputazione si deve intendere la mancanza di parti di arti diversi, ad esempio, l'amputazione della mano e dell'avambraccio dello stesso braccio non costituisce una pluriamputazione, mentre la mancanza di un piede e di una mano si.
Il riconoscimento del diritto alle agevolazioni può avvenire di norma con l'esibizione del verbale della commissione medica prevista dalla legge 104 del 1992, non essendo sufficiente, in questi casi, il verbale redatto da una commissione sanitaria diversa, come ad esempio quella preposta al riconoscimento dell'invalidità civile oppure quella che riconosce l'invalidità di guerra.
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 8 del 25 gennaio 2007, in tema di pluriamputati, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di una certificazione rilasciata da una commissione medica diversa da quella prevista dalla legge 104 del 1992, in considerazione del fatto che in tale fattispecie il requisito della gravità dell'handicap è evidente anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. Sempre che dalla certificazione risulti che la pluriamputazione consista nella mancanza di entrambi gli arti superiori.
Con la stessa risoluzione l'Agenzia delle entrate ritiene che, nel caso di pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, l'accertamento sanitario dell'handicap, eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra (articolo 105 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 915 del 23 dicembre 1978), sia sufficiente al riconoscimento delle agevolazioni.
Va precisato che per mancanza degli arti superiori non deve intendersi la mancanza funzionale degli stessi, ma la loro assenza anatomica.
In questo caso per i trasportati, non c'è l'obbligo di adattamento del veicolo, ma ciò non toglie che il disabile possa provvedervi ugualmente nel caso in cui possa guidare con gli opportuni adattamenti prescritti dall'apposita commissione medica.
TIPI DI VEICOLI
Viene applicata un’aliquota IVA del 4 per cento (anziché del 20) per l’acquisto di veicoli:
* nuovi o usati (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Non gli autocaravan);
* limiti di cilindrata: 2000 centimetri cubici a benzina, 2800 centimetri cubici se diesel;
* per un solo veicolo nel corso di 4 anni (a meno che il primo veicolo beneficiato non risulti cancellato dal PRA).
Documentazione.
Chi acquista un veicolo deve consegnare al venditore:
* copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge numero 104 del 1992) (* vedi nota) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;
* dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata;
* nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico(fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione).
* Nota
Con la Circolare del 23 aprile 2010 numero 21/E l'Agenzia delle Entrate ritiene che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Intestazione del documento comprovante la spesa.
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.
Si è considerati "fiscalmente a carico" quando si percepisce un reddito annuo inferiore ai 2840,51 euro e si convive con il familiare. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come indennità e pensioni erogati agli invalidi civili (articolo 12 e comma 2 articolo 13 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre del 1986 numero 917).
L’IVA agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per l’eventuale adattamento del veicolo, anche usato, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli.
Occorre un’autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.
Riferimenti normativi
* Agenzia delle Entrate - Circolare del 23 aprile 2010 numero 21/E;
* Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 25 gennaio 2007 numero 8;
* Risoluzione numero 117/E dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2005;
* Risoluzione Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - del 17 settembre 2002 numero 306/E;
* Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - dell'11 maggio 2001 numero 46;
* Legge del 23 dicembre 2000 numero 388;
* Legge del 21 novembre 2000 numero 342;
* Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario - del 31 luglio 1998 numero 197/E IVA;
* Legge del 27 dicembre 1997 numero 449;
* Legge del 5 febbraio 1992 numero 104;
* Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre del 1986 numero 917;
* Legge del 9 aprile 1986 numero 97;
* Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978 numero 915;
* Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 numero 633.
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